Ecco cos'è la scomunica di matrice cattolica.
Per scomunica si intende l'allontanamento di un battezzato dalla comunione dei fedeli in conseguenza di una colpa grave e ostinata. Con questo tipo di censura il reo viene privato dei beni spirituali con cui la Chiesa si adopera per la salvezza, quindi, per estensione, l'esclusione dai Sacramenti e dai benefici spirituali.
La scomunica può essere irrogata in duplice modo:
1.Late santentiae, ossia nello stesso momento in cui viene commesso il misfatto;
2.Ferendae sententiae, ossia in conseguenza di un rescritto della sede apostolica (il Vescovo locale).
I delitti meritori di questa pena estrema sono da ricercarsi nell'eresia, nello scisma, nell'apostasia. Altri delitti per cui essa è comminata sono quello della profanazione delle specie eucaristiche, la violazione del sigillo (segreto) confessionale per i sacerdoti, l'aborto procurato ottenendone l'effetto.
Nello spirito della sollecitudine pastorale e della volontà del recupero dei fedeli rei di colpa grave, la Chiesa, prima ancora di giungere alla scomunica, è solita ricorrere ad altre pene medicinali.
In diritto canonico la pena è il provvedimento emesso dall'autorità della Chiesa per infliggere sanzioni penali in occasione di gravi delitti ai fini della tutela della disciplina ecclesiale.
Essa si applica quindi per garantire l'incolumità della retta convivenza in seno alla vita della comunità ma viene eseguita da parte della potestà con estrema prudenza e non senza previa valutazione della sua effettiva necessità come anche della possibilità di ricorrere al altri espedienti. Se ne prevede la sospensione quando essa si manifesti di danno per il singolo e per la collettività.
E queste sono le pene accessorie.
La pena, generalmente, consiste in una privazione, ma può anche riguardare un'imposizione di una penitenza o di un'azione da compiere a rimedio del male commesso; le privazioni riguardano i beni di cui la Chiesa dispone, sia di carattere temporale che spirituale.
Le pene vengono inflitte in ragione della finalità a cui vertono: si parla di pena medicinale, detta anche censura, quando nell'infliggerla si ha di mira l'emendazione del reo e la sua piena riammissione nella comunità. I canoni 1331 - 1333 del Codice di Diritto Canonico stabiliscono, fra le pene medicinali, la scomunica, l'interdetto, la sospensione con cui si vieta l'uso dei mezzi atti alla salvezza. Le pene medicinali hanno come unico scopo la redenzione del colpevole ma diventano abusanti e dannose nei suoi confronti nonché motivo di ingiustizia quando questi abbia già deciso di tornare sulla retta via.
La pena espiatoria è invece finalizzata all'espiazione della colpa per il delitto commesso, il ripristino della tranquillità e dell'ordine e la rimozione dello scandalo, lasciando tuttavia la possibilità di condurre una vita in stato di grazia e di accedere ai Sacramenti. Ciò che si ambisce nella pena espiatoria, prescindendo dal recupero del reo, è la salvaguardia del bene comune della comunità e per questo le pene espiatorie vengono inflitte quando tutti gli altri mezzi sono risultati vani per la conversione di chi ha sbagliato. Fra queste può essere compresa la dimissione dallo stato clericale per i presbiteri.
Fonte:
it.cathopedia.org