Intavolare discussioni con persone che non capiscono un’acca di diritto e sconoscono il significato di termini come “
Personalità Giuridica” “
Riconoscimento” “
Intesa” ecc. è tempo perso.
Cos’é la capacità giuridica nell’ordinamento giuridico italiano?
Quando si concretizza un riconoscimento legale, in quel caso nasce la capacità giuridica.
Nel caso della Congregazione dei Testimoni di Geova,
ENTE RELIGIOSO E DI CULTO, la richiesta è stata fatta il 28 agosto del 1985 dopo la registrazione dell’atto notarile del 19/06/1985.
Il
30 luglio 1986 il Consiglio di Stato si espresse così:
Vista la relazione n° 0125/18, in data 8 aprile 1986, con cui il Ministero dell'Interno - Direzione Generale degli Affari dei Culti - chiede il parere del Consiglio di Stato in ordine all'affare indicato in oggetto;
Viste la propria deliberazione interlocutoria n° 785/86 del 2 maggio 1986 e la relazione integrativa della medesima Amministrazione in data 1° luglio 1986;
Esaminati gli atti ed udito il relatore;
Ritenuto quanto esposto dall'Amministrazione riferente;
PREMESSO
Con istanza in data 28 agosto 1985, la Congregazione Cristiana dei testimoni di Geova, costituita in Roma per atto del notaio Giandomenico Cardelli, rep. n. 10.126 del 19/6/85, chiede il riconoscimento della personalità giuridica, quale ente di religione o di culto, rappresentativo della Confessione dei testimoni di Geova, ai sensi dell’art. 2 della L. 24 giugno 1929 n. 1159.
(Omissis)
b)
i ministri di culto della Watch Tower and Tract Society of Pennsylvania
mantengono, divenendo ministri della Congregazione,
gli stessi diritti e facoltà loro riconosciuti fino ad ora, quali la celebrazione dei matrimoni con effetti civili, l’assistenza religiosa ai detenuti, il trattamento pensionistico e l’assistenza sanitaria.
L’Amministrazione riferente ha espresso parere favorevole sia al riconoscimento della personalità giuridica, sia all’accettazione della donazione disposta in favore dell’ente erigendo da parte della Watch Tower Bible and Tract Society. Sotto il primo profilo, il Ministero dell’Interno ha rilevato che nell’atto costitutivo e nello Statuto dell’associazione istante non si rinvengono norme in contrasto con le disposizioni delle leggi civili, mentre per quanto attiene all’atteggiamento negativo dei testimoni di Geova nei confronti delle emotrasfusioni, del diritto-dovere di voto e del servizio militare (o sostitutivo di quest’ultimo), il Ministero osserva che si tratta di manifestazioni derivanti sì dalla fede religiosa, ma sempre libere ed individuali. Il Ministero medesimo sottolinea, d’altra parte, la rilevanza del movimento confessionale in questione, che già ha ottenuto significativi "riconoscimenti", sia con la "presa d’atto" dell’Amministrazione circa la capacità privatistica nel nostro ordinamento dell’ente straniero finora operante nell’interesse dei testimoni di Geova, sia con l’attribuzione del potere di celebrare matrimoni aventi effetti civili; oltre tutto l’erezione in ente morale renderebbe più controllabile e trasparente l’attività dell’organizzazione.
(Omissis)
Ciò premesso in linea di principio, va peraltro rilevato che nel caso di specie la base patrimoniale deve ritenersi senz'altro sufficiente, sia con riferimento alle finalità statutarie sia con riguardo ai terzi che con l'associazione intrecceranno rapporti giuridici,
secondo quanto documentatamente esposto dall'istante e convalidato dal Ministero dell'Interno.
(Omissis)
Conclusione:
Nell'elenco del Ministero degli Interni "ENTI DI CULTO DIVERSI DAL CATTOLICO DOTATI DI PERSONALITA’ GIURIDICA al n. 19 risulta:
CONGREGAZIONE CRISTIANA DEI TESTIMONI DI GEOVA – D.P.R. 31/10/ 1986.
Naturalmente le pseudoinformazioni sono giustificate perché rivolte ad un "pubblico" incapace di metabolizzare. Certo a queste persone puoi presentare quello che vuoi... (e saranno sempre soddisfatte) e probabilmente ne faranno anche una scorta per le giornate di festa.
www.museomadre.it/opere.cfm?id=55&evento=15
www.museomadre.it/opere.cfm?id=55&evento=15
[Modificato da Amministrazione Forum. 02/09/2009 23:22]
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