| | | OFFLINE | Post: 7.191 Post: 4.407 | Età: 68 | Sesso: Maschile | |
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24/10/2007 00:13 | |
Tutelatevi da coloro che diffamano
In caso di diffamazione consumata mediante i contenuti di un sito Internet, sussiste la responsabilità concorrente del "provider", ancorché quest'ultimo si sia limitato semplicemente ad ospitare sui propri "server" il contenuto delle pagine "web" predisposti dal cliente, ai sensi dell'art. 18 l. n. 675 del 1996, che estende la regola di cui all'art. 2050 c.c. a colui che tratta dati personali.
Tribunale Napoli, 8 luglio 2002, in Giur. napoletana 2002, 427.
Nel caso di diffamazione compiuta in Internet, mediante la partecipazione ad un "newsgroup", il "forum commissi delicti" è quello del luogo dove si trova il "server" sul quale sono caricate le pagine contenenti LE DICHIARAZIONI DIFFAMANTI, salvo che manchino prove certe riguardo all'ubicazione del "server", nel qual caso la competenza va radicata presso il foro del luogo di residenza del danneggiante.
Tribunale Lecce, 24 febbraio 2001, in Foro it. 2001, I,2031 nota (DI CIOMMO)
In caso di MESSAGGI DIFFAMATORI collocati su pagine web accessibili da Internet, ricorre l'ipotesi di diffamazione solo nel momento in cui si prova che vi siano stati accessi al sito mediante il quale vengono diffuse le affermazioni lesive della reputazione.
Tribunale Teramo, 6 febbraio 2002, in Dir. e prat. soc. 2002, f. 6, 77 nota (CASSANO, CATULLO)
Filippo Delemme |
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