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Testimoni di Geova: Risposte a Domande
 
 
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"Telefonata ad un anziano" Tarocchi e falsità dei nostri detrattori

Ultimo Aggiornamento: 11/08/2017 17:17
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02/08/2017 15:44

Diffondere telefonate private attraverso la rete, quando diventa reato penale?
Ci scrive Giorgio L. di Bari.
"Egregi testimoni di Geova, giorni orsono sulla mia pagina di FB ho ricevuto un video comprendente una telefonata audio (vi allego il link di riferimento). Visto che riguarda un avvocato e un vostro fratello, non so se è stato l'avvocato o chi ha dato l'incarico all'avvocato, un vostro confratello, a pubblicare il video, vi chiedo se ci sono gli estremi del reato penale e a cosa vado incontro se invio lo stesso file alle mie amicizie di FB. Grazie e saluti".

Grazie Giorgio per la tua mail.
Ho ascoltato la telefonata e prima di risponderti sulla questione legale relativa all'uso improprio delle telefonate private e messe a disposizione della rete, sono obbligato a fare alcune considerazioni. La prima cosa che mi colpisce è la richiesta dell'"avvocato"; chiede la documentazione della disassociazione della sua assistita e il perché della non menzione dell'azione che ha portato all'annuncio in congregazione. Resto scettico per la non professionalità e l'incapacità di fare una semplice richiesta alla congregazione locale. Inoltre, si capisce fin da subito che non è un "mestiere" al quale è abituata perché disinformata.
Accusa il testimone di Geova di "aver annunciato la disassociazione senza spiegarne la causa oggettiva". Se si fosse informata prima di dire stupidaggini, avrebbe avuta la risposta al suo quesito. "Se qualcuno assume sangue volontariamente, magari perché sottoposto a fortissime pressioni, il comitato dovrebbe accertare i fatti e cercare di comprendere i pensieri e i sentimenti della persona". Per quale motivo? "Se è pentita, il comitato le darà assistenza spirituale nello spirito di Galati 6:1 e Giuda 22,23. Dal momento che la persona è spiritualmente debole, per un certo tempo non sarà idonea per avere speciali privilegi..." In parole povere, secondo quello pubblicato sul MISTERIOSO libro DI PROPRIETÀ DELLA CONGREGAZIONE e rivolto principalmente agli anziani di congregazione, non sarebbe stata "disassociata".... "A seconda delle circostanze, il comitato potrebbe anche disporre che sia fatto questo annuncio alla congregazione: "Gli anziani hanno trattato una questione che riguarda (nome e cognome). Sarete lieti di sapere che pastori spirituali si stanno adoperando per dare assistenza".
Ops, la sedicente "avvocato" non è stata in grado di prendere informazioni (in rete si trova di tutto, anche questo famigerato libro degli anziani), cioè l' ASSUNZIONE DI PROVE DOCUMENTALI o PROVE PROBATORIE. In buona sostanza, l'"avvocato" non doveva fare la telefonata o nel caso fosse stata obbligata a farla, avrebbe dovuto chiedere l'indirizzo dove inoltrare o notificare la richiesta di informazioni relative all'accaduto. In tal caso avrebbe potuto, per iscritto, dimostrare il documento rappresentativo di un fatto giuridicamente rilevante, nel senso che un fatto è rappresentato nel documento e solo attraverso l'analisi del documento da dove si realizza la conoscenza di quel fatto.
E l'unico fatto documentabile è questo: "Se invece gli anziani del comitato stabiliscono che la persona non è pentita, dovrebbero annunciarne la DISSOCIAZIONE". Ah, ecco, la DISSOCIAZIONE, cioè prendere la distanza da una associazione di cui si fa o si è fatto parte. E, l'annuncio fatto in congregazione è stato: Il/la (nome e cognome) non è più testimone di Geova.
La cosa è regolarissima e l'"avvocato" può dire e fare quello che vuole.

continua...
[Modificato da F.Delemme 02/08/2017 15:49]
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